Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 472/1910Art. 71
Regio decreto 472/1910

Art. 71 — Nel caso in cui la durata del mutuo, stabilita nell'atto di concessione del mutuo stesso, venga prolungata od…

ELI /it/regio-decreto/1910/05/05/472/art/71parte di Regio decreto 472/1910
Art. 71. Nel caso in cui la durata del mutuo, stabilita nell'atto di concessione del mutuo stesso, venga prolungata od abbreviata con atto successivo, il contributo a titolo di abbonamento alle tasse sugli affari, di cui all'art. 4 della legge 22 dicembre 1905, n. 592, dovra' corrispondersi fino alla scadenza stabilita col nuovo contratto. Quando pero' si abbrevia il termine stabilito nel primo contratto, dev'essere versato all'erario, nel momento della stipulazione del nuovo atto, il quarto delle quote di abbonamento corrispondenti agli anni, di cui viene diminuita la durata del mutuo.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 472/1910 · fonte Normattiva ↗

← Art. 70 Art. 72 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.