Regio decreto 472/1910
Art. 67 — Gli Istituti e le Societa' con limitata emissione di cartelle debbono destinare una parte non minore del deci…
Art. 67. Gli Istituti e le Societa' con limitata emissione di cartelle debbono destinare una parte non minore del decimo degli utili netti annuali alla formazione di un fondo di riserva, fino a che questo abbia raggiunto almeno la meta' del capitale versato. Per gli altri Istituti la prelevazione ha luogo fino a che il fondo di riserva, unitamente al fondo di garanzia, non abbia raggiunto il decimo dell'ammontare delle cartelle in circolazione. Le successive prelevazioni sono fatte nella misura sufficiente a mantenere il detto rapporto. Il fondo di riserva deve essere impiegato in titoli emessi o garantiti dallo Stato, e in cartelle fondiarie non emesse dallo stesso Istituto o Societa'.
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