Regio decreto 472/1910
Art. 68 — I certificati delle iscrizioni ipotecarie e delle trascrizioni, e in generale, gli atti, certificati, estratt…
Art. 68. I certificati delle iscrizioni ipotecarie e delle trascrizioni, e in generale, gli atti, certificati, estratti e documenti considerati nell'articolo 10 della legge 22 dicembre 1905, n. 592, si rilasciano in carta libera, ma debbono essere richiesti dagli Istituti di credito fondiario con apposita domanda, pure in carta libera, in cui sia fatto esplicito riferimento alla domanda di nuovo mutuo o di trasformazione di precedenti mutui a saggio superiore in mutui al 3.75 per cento o ad altro saggio inferiore, e sia indicato l'importo del mutuo, aggiungendo, in caso di trasformazione, anche gli altri estremi del relativo contratto. Tali domande sono conservate dagli uffici delle ipoteche, dagli altri uffici pubblici e dai notai che rilasciano l'atto. Nei certificati, negli estratti e negli atti e documenti rilasciati come sopra, deve farsi menzione della domanda degli Istituti e dell'uso esclusivo a cui quelli sono destinati. Gli Istituti di credito fondiario hanno l'obbligo di conservare i detti certificati ed atti nei fascicoli riguardanti i mutui, cui si riferiscono, e di esibirli agli ispettori demaniali in occasione di verificazioni. Gli Istituti non assumono responsabilita' per ritardo o per altra causa che impedisca la sollecita e completa raccolta degli atti.
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