Regio decreto 472/1910
Art. 66 — La sospensione ingiustificata dei lavori, o la destinazione parziale o totale delle somme prelevate a fini di…
Art. 66. La sospensione ingiustificata dei lavori, o la destinazione parziale o totale delle somme prelevate a fini diversi da quelli per i quali il mutuo fu concesso, importa la decadenza dal beneficio della proroga per l'ammortizzazione del capitale mutuato, a cominciare dal semestre successivo a quello in cui fu accertato, nelle forme di legge, l'inadempimento dei patti contrattuali. Nel caso pero' di mutui garantiti da ipoteca speciale sulle migliorie, tale inadempimento importa la decadenza immediata dal benefizio del termine per il rimborso del capitale. Le somme eventualmente disponibili in conto corrente e le cartelle rimaste in deposito presso l'Istituto sono applicate, d'ufficio, in anticipata restituzione parziale del mutuo.
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