Regio decreto 472/1910
Art. 65 — Le disposizioni dei precedenti articoli 63 e 64 sono applicabili anche nel caso previsto dall'art
Art. 65. Le disposizioni dei precedenti articoli 63 e 64 sono applicabili anche nel caso previsto dall'art. 14 della legge 22 dicembre 1905, n. 592, relativo alla concessione di mutui garantiti dall'ipoteca speciale sulle migliorie. Pero' l'ammontare del primo prelevamento non puo' essere maggiore della differenza fra i tre quinti del valore dei fondi ipotecati, accertato colla nuova perizia, ed il residuo del mutuo originario e, qualora si tratti di mutui in cartelle, l'Istituto non puo' alienarne, prima dell'inizio dei lavori, che per un valore nominale corrispondente alla differenza stessa. Le vendite successive sono fatte gradatamente, secondo i riconosciuti bisogni di prelievo da parte dei mutuatari.
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