Regio decreto 472/1910
Art. 16 — Le cartelle sono staccate da registri a matrice, e portano un numero progressivo continuo
Art. 16. Le cartelle sono staccate da registri a matrice, e portano un numero progressivo continuo. La numerazione si fa distintamente per ogni serie. Sulla matrice delle cartelle si deve indicare il rogito in ordino al quale sono emesse: sulla cartella basta indicare la data di emissione. Le cartelle per cio' che riguarda la forma, le dimensioni, fregi, ecc., devono essere eguali al modello da approvarsi per ciascun Istituto o Societa' dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.
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