Regio decreto 472/1910
Art. 17 — Le cartelle devono essere firmate a mano da un amministratore o per esso dal direttore, dal cassiere e da un …
Art. 17. Le cartelle devono essere firmate a mano da un amministratore o per esso dal direttore, dal cassiere e da un impiegato incaricato del riscontro, e segnate con bollo a secco dell'Istituto o Societa', che le emette. Le matrici da cui le cartelle vengono staccate, devono portare le stesse firme delle cartelle.
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