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Regio decreto 472/1910

Art. 15 — Ove sia stabilita l'emissione contemporanea di piu' serie di cartelle fondiarie, i mutuatari hanno diritto di…

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Art. 15. Ove sia stabilita l'emissione contemporanea di piu' serie di cartelle fondiarie, i mutuatari hanno diritto di scelta tra l'una e l'altra serie. L'interesse dei mutui e' uguale a quello delle cartelle emesse per effettuarli ed e' pagabile alla scadenza d'ogni semestre, cioe', al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno. L'interesse dovuto per ritardato pagamento, non puo' essere maggiore dell'interesse legale.

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