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Regio decreto 472/1910

Art. 14 — E' lasciata facolta' all'Istituto o Societa' di emettere cartelle dell'uno o dell'altro saggio d'interesse, e…

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Art. 14. E' lasciata facolta' all'Istituto o Societa' di emettere cartelle dell'uno o dell'altro saggio d'interesse, ed anche contemporaneamente cartelle dei diversi saggi permessi dalla legge. Le cartelle di un determinato saggio d'interesse formano una serie distinta.

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