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Regio decreto 472/1910

Art. 13 — I mutui si fanno in cartelle

ELI /it/regio-decreto/1910/05/05/472/art/13parte di Regio decreto 472/1910
Art. 13. I mutui si fanno in cartelle. Gli Istituti e le Societa' di credito fondiario non possono emettere cartelle, se non per un valore nominale equivalente a quello dei mutui, di cui all'art. 14, lettera a) della legge (testo unico). Gli Istituti o le Societa' possono incaricarsi della vendita delle cartelle per conto dei mutuatari, con o senza provvigione.

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