Regio decreto 472/1910
Art. 13 — I mutui si fanno in cartelle
Art. 13. I mutui si fanno in cartelle. Gli Istituti e le Societa' di credito fondiario non possono emettere cartelle, se non per un valore nominale equivalente a quello dei mutui, di cui all'art. 14, lettera a) della legge (testo unico). Gli Istituti o le Societa' possono incaricarsi della vendita delle cartelle per conto dei mutuatari, con o senza provvigione.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 472/1910 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.