Regio decreto 472/1910
Art. 12 — Le anticipazioni procedenti dall'apertura di crediti in conto corrente garantiti da ipoteca di cui all'art
Art. 12. Le anticipazioni procedenti dall'apertura di crediti in conto corrente garantiti da ipoteca di cui all'art. 14, lettera b) della legge (testo unico) sono regolate dalle norme stabilite dal titolo XI, libro primo, del Codice di commercio: ove si faccia uso degli assegni bancari (cheques), trovano applicazione anche le disposizioni contenute nel capo II del titolo X del libro primo del Codice di commercio.
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