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Regio decreto 472/1910

Art. 11 — In tutti i casi in cui il deliberatario o l'acquirente dall'Istituto possa profittare del mutuo esistente, ne…

ELI /it/regio-decreto/1910/05/05/472/art/11parte di Regio decreto 472/1910
Art. 11. In tutti i casi in cui il deliberatario o l'acquirente dall'Istituto possa profittare del mutuo esistente, nella misura consentita dalla legge, non e' necessaria la costituzione di nuova ipoteca, intendendosi continuativa, ope legis, la garanzia ipotecaria e trasferiti nel deliberatario, o nell'acquirente, gli obblighi del primitivo contraente.

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