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Regio decreto 541/1906

Art. 10 — Su proposta del presidente, il ministro dispone per l'invito dei consiglieri straordinari alle adunanze in cu…

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Art. 10. Su proposta del presidente, il ministro dispone per l'invito dei consiglieri straordinari alle adunanze in cui debbono trattarsi affari speciali pei quali sia opportuno il loro intervento. In tal caso per quanto e' possibile, le adunanze stesse saranno interamente dedicate all'esame di tali affari. Le relazioni dei singoli relatori o delle Commissioni sugli affari pei quali e' stabilito l'intervento dei consiglieri straordinari, devono essere depositate, insieme agli atti relativi nella segreteria del Consiglio almeno tre giorni prima dell'adunanza in cui dovranno essere trattati, affinche' i membri del Consiglio abbiano modo di prenderne cognizione prima dell'adunanza.

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