Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 541/1906Art. 11
Regio decreto 541/1906

Art. 11 — Le adunanze generali del Consiglio superiore sono tenute per sessioni ordinarie mensili, che si aprono al 15 …

ELI /it/regio-decreto/1906/09/16/541/art/11parte di Regio decreto 541/1906
Art. 11. Le adunanze generali del Consiglio superiore sono tenute per sessioni ordinarie mensili, che si aprono al 15 di ogni mese, e durano fino all'esaurimento dell'ordine del giorno. In caso di urgenza potranno essere tenute sessioni straordinarie, per disposizione del ministro. Le adunanze delle sezioni sono tenute, secondo le esigenze del servizio, nei giorni fissati dal rispettivo presidente, tenendo conto delle disposizioni di norma all'uopo stabilite dal presidente del Consiglio superiore.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 541/1906 · fonte Normattiva ↗

← Art. 10 Art. 12 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.