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Regio decreto 541/1906

Art. 9 — Il presidente del Consiglio superiore, informandone preventivamente il ministro, puo' invitare gli autori dei…

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Art. 9. Il presidente del Consiglio superiore, informandone preventivamente il ministro, puo' invitare gli autori dei progetti ad intervenire alle addnanze in cui si trattera' dei progetti stessi, per fornire sui medesimi gli schiarimenti che si credessero necessari.

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