Open·Parlamento
HomeNormeRegio decreto 646/1905Art. 91
Regio decreto 646/1905

Art. 91 — Art. 18 della legge 17 luglio 1890

ELI /it/regio-decreto/1905/07/16/646/art/91parte di Regio decreto 646/1905
Art. 91. (Art. 18 della legge 17 luglio 1890). Se un numero di possessori di cartelle rappresentanti il 5 per cento della massa delle cartelle fondiarie in circolazione denunciasse al ministro di agricoltura, industria e commercio atti o fatti del direttore o del Consiglio d'amministrazione che potessero compromettere l'esistenza o l'avvenire dell'Istituto, il ministro dovra' provocare su tale reclamo il giudizio della IV sezione del Consiglio di Stato e a seconda del medesimo o procedere agli atti di revoca del direttore e di scioglimento del Consiglio, o respingere il ricorso.

↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 646/1905 · fonte Normattiva ↗

← Art. 90 Art. 92 →

Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.