Regio decreto 646/1905
Art. 91 — Art. 18 della legge 17 luglio 1890
Art. 91. (Art. 18 della legge 17 luglio 1890). Se un numero di possessori di cartelle rappresentanti il 5 per cento della massa delle cartelle fondiarie in circolazione denunciasse al ministro di agricoltura, industria e commercio atti o fatti del direttore o del Consiglio d'amministrazione che potessero compromettere l'esistenza o l'avvenire dell'Istituto, il ministro dovra' provocare su tale reclamo il giudizio della IV sezione del Consiglio di Stato e a seconda del medesimo o procedere agli atti di revoca del direttore e di scioglimento del Consiglio, o respingere il ricorso.
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