Regio decreto 646/1905
Art. 92 — Art. 19 della legge 17 luglio 1890
Art. 92. (Art. 19 della legge 17 luglio 1890). I provvedimenti amministrativi, di cui nei precedenti articoli, non pregiudicheranno i diritti e le azioni giudiziarie che potessero spettare agli azionisti, ai portatori di cartello ed ai terzi.
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