Regio decreto 646/1905
Art. 90 — Art. 17 della legge 17 luglio 1890
Art. 90. (Art. 17 della legge 17 luglio 1890). Il commissario regio, nel caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione, ne terra' le veci col concorso del Collegio dei sindaci, che sempre funzionera' presso di lui, e convochera' tosto gli azionisti in assemblea generale straordinaria perche' si addivenga alla elezione di una nuova Amministrazione. Tale elezione dovra' seguire entro tre mesi dallo scioglimento del Consiglio. Del nuovo Consiglio non potranno far parte che un terzo dei consiglieri precedenti. Le funzioni del commissario regio non cesseranno che dopo la nomina del nuovo direttore.
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