Regio decreto 646/1905
Art. 8 — Art. 3 della legge 8 agosto 1895
Art. 8. (Art. 3 della legge 8 agosto 1895). Per la costituzione delle Societa' od Istituti di credito fondiario indicati nell'articolo precedente, si seguiranno le norme delle leggi che regolano, secondo la natura degli enti, la forma costitutiva e il riconoscimento giuridico di essi.
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