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Regio decreto 646/1905

Art. 9 — Art. 3, ultima parte, della legge 17 luglio 1890

ELI /it/regio-decreto/1905/07/16/646/art/9parte di Regio decreto 646/1905
Art. 9. (Art. 3, ultima parte, della legge 17 luglio 1890). Il Governo del Re potra' concedere l'esercizio del credito fondiario in tutto il Regno ad altri Istituti.

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