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Regio decreto 646/1905

Art. 7 — Art. 26 della legge 17 luglio 390 - Art. 1 della legge 8 agosto 1895

ELI /it/regio-decreto/1905/07/16/646/art/7parte di Regio decreto 646/1905
Art. 7. (Art. 26 della legge 17 luglio 390 - Art. 1 della legge 8 agosto 1895). Il Governo del Re puo' concedere, mediante decreto Reale, l'esercizio del credito fondiario a Societa' o Istituti, che abbiano un capitale versato anche inferiore a 10 milioni di lire, ma non minore di 2 milioni di lire, nelle regioni nelle quali manchi l'Istituto locale di credito fondiario o venisse a mancare in avvenire per qualsiasi motivo. L'ammontare del capitale versato e' determinato nel decreto Reale di concessione e la Societa' o l'Istituto non potra' ottenere la facolta' di emettere cartelle fondiarie nella misura del decuplo del capitale stesso, se non avra' dimostrato di possedere crediti ipotecari per un ammontare uguale alla meta' del capitale versato. L'altra meta' puo' essere impiegata in mutui ipotecari, in titoli emessi o garantiti dallo Stato o in cartelle fondiarie di altri Istituti o Societa', o anche, e per non oltre il decimo del capitale versato, in cartelle proprie. I crediti ipotecari nei quali e' impiegata in modo permanente una meta' del capitale versato, provenienti da mutui in contanti fatti sopra prima ipoteca, saranno sostituiti, a misura che vengono estinti, da altrettanti crediti ipotecari della stessa natura. Il Governo del Re ha facolta' di concedere, mediante decreto Reale, aumenti nel capitile versato. Per le nuove Societa' od Istituti che intendono operare in tutto il Regno, rimangono ferme le disposizioni dell'art. 1° della presente legge.

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