Regio decreto 646/1905
Art. 79 — Art. 4 della legge 6 maggio 1891
Art. 79. (Art. 4 della legge 6 maggio 1891). E' incompatibile la qualita' di amministratore, direttore, sindaco od impiegato dell'Istituto italiano di credito fondiario con la qualita' di direttore, di amministratore, sindaco od impiegato di Istituti o Societa' che facciano operazioni di mutui fondiari nell'Istituto italiano.
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