Regio decreto 646/1905
Art. 80 — Alt. 6 della legge 17 luglio 1890
Art. 80. (Alt. 6 della legge 17 luglio 1890). Il capitale sociale dell'Istituto deve essere impiegato in crediti ipotecari per mezzo di mutui in contanti da eseguirsi con le norme e sotto le garanzie stabilite dalla presente legge.
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