Regio decreto 646/1905
Art. 78 — Art. 5 della leggo 17 luglio 1890
Art. 78. (Art. 5 della leggo 17 luglio 1890). La societa' dovra' avere amministrazione autonoma ed indipendente da qualsiasi altro Istituto, dovra' esclusivamente occuparsi di operazioni di credito fondiario e non potra' emettere obbligazioni, ma unicamente cartelle fondiarie. Due terzi almeno dei componenti il Consiglio di amministrazione, un terzo almeno del Collegio sindacale e il direttore della Societa' dovranno avere la nazionalita' italiana. Il presidente del Consiglio di amministrazione dovra' essere scelto fra i consiglieri di nazionalita' italiana. La Societa' dovra' avere la sua sede nella capitale del Regno. Dovranno essere approvati per decreto Reale lo statuto sociale, le norme per la concessione dei mutui, le tariffe per il calcolo dalle annualita' e quelle per le spese di perizia, studi legali e simili, che vengono imposti ai mutuatari. La Societa' non potra' modificare i propri statuti che in seguito all'autorizzazione per decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato.
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