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Regio decreto 646/1905

Art. 77 — Art. 4 della legge 17 luglio 1890

ELI /it/regio-decreto/1905/07/16/646/art/77parte di Regio decreto 646/1905
Art. 77. (Art. 4 della legge 17 luglio 1890). La Societa' avra' la durata di 50 anni, alla scadenza dei quali essa non potra', senza una nuova concessione, fare nuove operazioni di mutui ne' quindi emettere nuove cartelle, ma continuera' a esistere per liquidare le operazioni gia' fatte. Quando la Societa' avra' stipulato mutui per un miliardo di lire, il Governo potra' concedere anche ad altre Societa' l'esercizio del Credito fondiario in tutto il Regno. Il cinquantennio di cui sopra incominciera' a decorrere dalla data del decreto di concessione.

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