Regio decreto 646/1905
Art. 50 — Art. 14 della legge 4 giugno 1893
Art. 50. (Art. 14 della legge 4 giugno 1893). Nei giudizi di purgazione, se il prezzo stipulato o che si dichiarera' a sensi dell'art. 2043, n. 3, del Codice civile, e' minore del credito dell'Istituto e non viene fatto da altro creditore l'aumento del decimo, in conformita' dell'art. 2045 del detto Codice, l'Istituto medesimo puo' fare istanza per l'incanto sul prezzo come sopra stipulato o dichiarato, senza obbligo di fare aumento del decimo e senza impegno alcuno, qualunque sia l'esito dell'incanto.
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