Regio decreto 646/1905
Art. 51 — Art. 15 della legge 4 giugno 1896
Art. 51. (Art. 15 della legge 4 giugno 1896). Se la espropriazione si trovasse gia' iniziata da altri creditori, l'Istituto avra' diritto di essere surrogato ai creditori esproprianti nel procedimento, quantunque non vi fosse motivo di negligenza. L'Istituto ha facolta' di surrogarsi in una espropriazione dipendente da un precetto anteriore, limitatamente ai beni da essi ipotecati, fermi gli atti gia' compiuti nel corso del giudizio. Esso non ha l'obbligo di comprendere nel suo giudizio di espropriazione la maggiore quantita' di beni a cui si riferisca un posteriore precetto. Tuttavia l'Istituto ha l'obbligo di procedere anche per la maggiore quantita' dei beni compresi nel precetto che da' luogo alla surrogazione od anche in un precetto posteriore, qualora i beni predetti e quelli ad esso ipotecati siano gravati cumulativamente da precedenti ipoteche eventuali, delle quali e' parola nell'ultimo capoverso dell'art. 12. Quando l'Istituto che sostiene la procedura per l'esecuzione trascuri di continuarla, potra' chiedersi da altro creditore la surrogazione, a senso dell'art. 575 del Codice di procedura civile.
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