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Regio decreto 646/1905

Art. 49 — Art. 13 della legge 4 giugno l896

ELI /it/regio-decreto/1905/07/16/646/art/49parte di Regio decreto 646/1905
Art. 49. (Art. 13 della legge 4 giugno l896). Le opposizioni al precetto, in qualunque tempo proposte, non sospendono il corso del giudizio, salvo che l'autorita' giudiziaria ne ordini la sospensione. L'Istituto puo' domandare l'incanto, attribuendo agli immobili come prezzo venale quello che fosse stato ad essi attribuito nel contratto di prestito, ovvero il valore risultante dalla estimazione dei beni, sulla base dell'art. 663 del Codice di procedura civile, esclusa di regola la perizia. Qualunque sia il metodo di valutazione prescelto, l'istituto non ha l'obbligo di sottostare all'offerta e alle conseguenze che ne derivano, secondo il predetto art. 663. Ove la vendita o la rivendita non avvenga, si procedera' ad altro incanto nel modo stabilito nella seconda parte dell'art. 675 del Codice medesimo.

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