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Regio decreto 646/1905

Art. 41 — Art. 34 della legge 17 luglio 1890

ELI /it/regio-decreto/1905/07/16/646/art/41parte di Regio decreto 646/1905
Art. 41. (Art. 34 della legge 17 luglio 1890). In caso di mora del debitore al pagamento delle semestralita', l'Istituto, prima di ogni atto di esecuzione, potra', citato il debitore e, ove del caso, il terzo possessore avanti il presidente del tribunale, domandare di essere immesso nel possesso dell'immobile ipotecato. Il presidente provvedera' sulla domanda con ordinanze inappellabile e potra' abbreviare della meta' il termine per la citazione. Durante tale immissione in possesso, l'Istituto, non ostante sequestro o pignoramento che potessero sopravvenire da parte di altri creditori del mutuatario, percepira' le rendite ed i frutti, il cui ammontare, dedotte le spese di amministrazione ed i tributi pubblici, applichera' in estinzione delle semestralita' maturate e che venissero a maturarsi e delle spese. Il conto sara' reso di anno in anno e, trattandosi di beni rustici, al fine dell'annata agraria. La immissione in possesso cessera' e sara' reso il conto, sia quando ad istanza dell'Istituto o di altro creditore venga iniziata la esecuzione sugli stessi immobili e venga nominato un sequestratario giudiziale, sia quando vengano estinti i debiti per semestralita' arretrate e il debitore, citato l'Istituto davanti al tribunale, ottenga la revoca dell'ordinanza emessa dal presidente.

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