Regio decreto 646/1905
Art. 42 — Art. 33 della legge 17 luglio 1890 e art. 25 della legge 4 giugno 1896
Art. 42. (Art. 33 della legge 17 luglio 1890 e art. 25 della legge 4 giugno 1896). In caso di dichiarazione di fallimento di mutuatari del credito fondiario, il curatore e' tenuto a versare all'Istituto creditore le rendite dei beni ipotecati a favore del medesimo, dedotte le spese di amministrazione ed i tributi pubblici, salvo l'obbligo all'Istituto stesso della restituzione a chi di ragione in conformita' del disposto dall'art. 55. Le disposizioni delle leggi e dei regolamenti sul credito fondiario sono sempre applicabili anche in caso di fallimento del debitore per i beni ipotecati agli Istituti di credito fondiario.
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