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Regio decreto 646/1905

Art. 40 — Art. 21 della legge 22 febbraio 1885

ELI /it/regio-decreto/1905/07/16/646/art/40parte di Regio decreto 646/1905
Art. 40. (Art. 21 della legge 22 febbraio 1885). Per riscuotere le annualita' l'Istituto ha facolta' di procedere contro i debitori morosi coll'istessa procedura di cui si giova lo Stato per la riscossione delle imposte dirette, quanto all'esecuzione mobiliare.

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