Regio decreto 646/1905
Art. 4 — Art. 20, parte 2ª, 3ª e 4ª della legge 17 luglio 1890
Art. 4. (Art. 20, parte 2ª, 3ª e 4ª della legge 17 luglio 1890). Tale partecipazione, quando sia accettata dall'Istituto italiano, sara' stipulata per regolare Convenzione. L'Istituto partecipante dovra' concorrere alla sottoscrizione del capitale della nuova Societa' in una misura corrispondente almeno al decimo della somma dei mutui da esso fatti e ancora in vigore al momento della partecipazione. L'Istituto partecipante, nella sua quota di concorso alla sottoscrizione del capitale sociale, potra' comprendere la riserva e il fondo di garanzia delle proprie operazioni di mutuo fondiario. In ogni caso il conferimento delle quote di capitale sociale per parte degli Istituti partecipanti non potra' mai ammontare ad una somma superiore alla meta' del capitale versato dall'Istituto italiano; in guisa che l'altra meta' di questo capitale sociale sia libera ed applicabile a nuovi mutui all'infuori di quelli apportati dagli Istituti partecipanti.
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