Regio decreto 646/1905
Art. 3 — Art. 20, parte 1ª, della legge 17 luglio 1890 - Art. 2 della legge 6 maggio 1891
Art. 3. (Art. 20, parte 1ª, della legge 17 luglio 1890 - Art. 2 della legge 6 maggio 1891). Gl'Istituti che attualmente esercitano il credito fondiario nel Regno sono autorizzati a partecipare all'Istituto italiano di credito fondiario, anche dopo l'avvenuta costituzione di esso.
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