Regio decreto 646/1905
Art. 5 — Art. 21 della legge 17 luglio 1890
Art. 5. (Art. 21 della legge 17 luglio 1890). Ognuno degli Istituti predetti che partecipera' all'Istituto italiano cessera' di funzionare come Istituto autonomo di credito fondiario. L'Istituto italiano assumera' la massa di tutti i mutui fatti dal partecipante e li considerera' come mutui fatti direttamente, per modo che nella facolta' concessale e nei limiti prefissi dalla legge di creare ed emettere proprie cartelle fondiarie, la nuova Societa' dovra' computare le cartelle dell'Istituto partecipante come se fossero cartelle di sua creazione ed emissione. Nei rapporti dei portatori delle attuali cartelle fondiarie, la riserva e il fondo di garanzia gia' esistenti presso l'Istituto che le ha emesse, saranno rappresentati dalla corrispondente parte di capitale sociale; e, quanto al resto, nulla viene immutato nello stato presente di diritto e di fatto. Sulla domanda dei possessori delle cartelle dell'Istituto partecipante, l'Istituto italiano potra' sostituire le cartelle in circolazione dell'Istituto cessante con proprie cartelle. Le cartelle dell'Istituto cessante sostituite verranno annullate. Tale sostituzione sara' gratuita.
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