Regio decreto 646/1905
Art. 34 — Art. 33 della leggo 17 luglio 1890
Art. 34. (Art. 33 della leggo 17 luglio 1890). Gl'Istituti di credito fondiario sono sempre in diritto di ritirare dalla circolazione, mediante rimborso, le loro cartelle anche se non comprese nelle estinzioni per ammortamento, ed emettere, in luogo di quelle che ritirano, altre cartelle a saggio di interesse inferiore. Il rimborso delle cartelle, che si ritirassero per operare la conversione, deve essere alla pari. Se la conversione comprende tutte le cartelle di un determinato taglio, entro un termine non maggiore di due anni, si ridurra' di altrettanto l'interesse di tutti i mutui corrispondenti. Se la conversione si fa soltanto per una parte delle cartelle di un determinato taglio, il benefizio della corrispondente riduzione degli interessi entro i due anni si ripartira' in proporzione fra tutti i mutui corrispondenti a tutte le cartelle dello stesso taglio. L'avviso del deliberato ritiro delle cartelle dovra' essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno od in tutti i periodici per gli annunzi legali e ripetuto due volte alla distanza di 15 giorni. L'Istituto italiano di credito fondiario dovra' inoltre farlo pubblicare tre volte nelle Borse delle piazze estere che saranno designate nel R. decreto di cui nell'art. 85. Trascorsi tre mesi dall'ultima pubblicazione, tutte le cartelle non presentate perdono il diritto a conseguire ulteriori interessi.
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