Regio decreto 646/1905
Art. 33 — Art. 10 della legge 22 febbraio 1885
Art. 33. (Art. 10 della legge 22 febbraio 1885). Le cartelle fondiarie possono essere ricevute in pegno per anticipazione da ogni stabilimento di credito nei limiti determinati digli statuti. Esse devono essere ricevute nei limiti dei quattro quinti del loro corso dagli Istituti di credito fondiario, fino a concorrenza del fondo a tale uso destinato. La Banca d'Italia, per i diritti ad essi concessi dalle leggi che la regolano, potra' fare anticipazioni sopra cartelle degli Istituti di credito fondiario.
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