Regio decreto 646/1905
Art. 35 — Art. 17 della legge 22 febbraio 1885
Art. 35. (Art. 17 della legge 22 febbraio 1885). I capitali degl'interdetti, dei minori, delle donne maritate ed in generale di tutti quelli che per legge, per regolamento, convenzione o disposizione testamentaria, devono essere impiegati in prestiti ipotecari, in acquisti di immobili od altrimenti, possono essere investiti o convertiti in cartelle fondiarie.
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