Regio decreto 646/1905
Art. 2 — Art. 2 della legge 22 febbraio 1885
Art. 2. (Art. 2 della legge 22 febbraio 1885). Il Governo del Re puo' anche concedere, mediante Reale decreto, l'esercizio del credito fondiario ad Associazioni mutue di proprietari, purche' gl'immobili degli associati non abbiano un valore inferiore a 5 milioni. Lo statuto, da approvarsi con lo stesso decreto su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, stabilira' le condizioni alle quali i proprietari dovranno soddisfare, e determinera' il fondo di garanzia e di esercizio a sicurezza delle cartelle fondiarie. Queste ultime non dovranno eccedere la meta' del valore degli immobili suddetti vincolati ad ipoteca. Le Associazioni di proprietari non potranno derogare alle prescrizioni di questa legge, relative alla stipulazione ed alla restituzione dei prestiti, alla emissione ed al rimborso delle cartelle fondiarie.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 646/1905 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.