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Regio decreto 646/1905

Art. 19 — Art. 15 della legge 22 febbraio 1885 e art. 5 della legge 4 giugno 1896

ELI /it/regio-decreto/1905/07/16/646/art/19parte di Regio decreto 646/1905
Art. 19. (Art. 15 della legge 22 febbraio 1885 e art. 5 della legge 4 giugno 1896). Le iscrizioni ipotecarie prese dall'Istituto e quelle alle quali esso fosse subentrato per surrogazione o cessione saranno rinnovate d'ufficio dai conservatori delle ipoteche nei termini e modi stabiliti dalla legge. Senza pregiudizio dell'obbligo della responsabilita' dei conservatori delle ipoteche per la rinnovazione d'ufficio, gl'Istituti hanno diritto di eseguire, senza spese, la rinnovazione delle ipoteche nei termini e modi stabiliti dalla legge.

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