Regio decreto 646/1905
Art. 20 — Art. 6 della legge 4 giugno 1896
Art. 20. (Art. 6 della legge 4 giugno 1896). I successori a titolo universale o particolari del debitore e gli aventi causa debbono notificare giudizialmente all'Istituto come essi sono sottentrati nel possesso e godimento del fondo ipotecato. Anche il marito deve denunziare l'atto dotale, col quale si costituisce in dote il fondo gia' ipotecato all'Istituto. Per la prova del trasferimento bastera' la esibizione dei relativi documenti autentici, di cui l'Istituto prendera' nota. In virtu' di siffatta notificazione, che deve contenere la elezione di domicilio di essi successori o aventi causa nel luogo del tribunale, nel cui circondario sono situati i fondi, l'Istituto procedera' contro di loro nel modo stesso come avrebbe proceduto contro l'originario debitore. In mancanza di tale notificazione gli atti giudiziali, compresi quelli di rinnovazione di ipoteche, di interruzione della prescrizione di esse, di sequestro, d'ingiunzione del pagamento, d'immissione dell'Istituto in possesso, di subastazione e di aggiudicazione, possono essere diretti contro il debitore inscritto, quando anche il fondo o per morte o per vendita o per qualsiasi altro titolo, anche di godimento temporaneo, sia nel frattempo passato nelle mani di uno o piu' eredi, ovvero di aventi causa o terzi, con o senza divisione. In questo caso i successori, gli aventi causa o i terzi potranno intervenire nel giudizio, senza obbligo nell'Istituto di citare in causa gli altri interessati e non intervenuti per integrare il giudizio.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 646/1905 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.