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Regio decreto 646/1905

Art. 18 — Art. 14 della legge 22 febbraio 1885

ELI /it/regio-decreto/1905/07/16/646/art/18parte di Regio decreto 646/1905
Art. 18. (Art. 14 della legge 22 febbraio 1885). Le iscrizioni ipotecarie a favore dell'Istituto saranno valide nonostante il sopraggiunto fallimento, quando siano state prese almeno dieci giorni avanti la pubblicazione della sentenza, qualunque sia il giorno a cui la sentenza stessa retrotragga la cessazione dei pagamenti.

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