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Regio decreto 646/1905

Art. 17 — Art. 12 della legge 22 febbraio 1885

ELI /it/regio-decreto/1905/07/16/646/art/17parte di Regio decreto 646/1905
Art. 17. (Art. 12 della legge 22 febbraio 1885). Allo scopo che l'Istituto ottenga gli effetti della prima ipoteca, il mutuatario avra' diritto di chiedere la riduzione delle iscrizioni generali prese per forza di legge, di convenzione o di sentenza. Potra' domandare altresi' la purgazione del fondo dai privilegi e dalle ipoteche, rimborsando ai creditori inscritti le somme loro dovute, sempre che i creditori non abbiano dritto ad opporsi al rimborso anticipato. Il pagamento andra' soggetto alle condizioni dell'impiego, a norma del diritto comune nei casi nei quali, per qualunque siasi motivo, non si potesse fare liberamente.

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