Regio decreto 4758/1887
Art. 62 — Gli stabilimenti d'artiglieria e del genio sono i seguenti: Due arsenali da costruzione; Quattro fabbriche d'…
Art. 62. Gli stabilimenti d'artiglieria e del genio sono i seguenti: Due arsenali da costruzione; Quattro fabbriche d'armi; Tre fonderie; Due polverifici; Due laboratori pirotecnici; Un laboratorio di precisione; Una officina di costruzione del materiale del genio.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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