Regio decreto 4758/1887
Art. 63 — Sono istituiti tre magazzini centrali militari come depositi di robe da somministrarsi ai corpi, ai distretti…
Art. 63. Sono istituiti tre magazzini centrali militari come depositi di robe da somministrarsi ai corpi, ai distretti, agli ospedali militari ed agli stabilimenti vari dell'esercito per il vestiario e l'equipaggiamento militare.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 4758/1887 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.