Regio decreto 4758/1887
Art. 61 — L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari attende all'amministrazione di tutti i personali dipen…
Art. 61. L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari attende all'amministrazione di tutti i personali dipendenti dall'amministrazione della guerra che non hanno consiglio di amministrazione proprio, e nello stesso tempo e' l'intermediario delle varie amministrazioni militari per le operazioni di conto corrente. Il personale di questo ufficio e' fornito dal corpo contabile militare, di cui all'art. 53.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
↑ Tutti gli articoli di Regio decreto 4758/1887 · fonte Normattiva ↗
Testo consolidato da Normattiva (CC BY 4.0). Strumento informativo — non è consulenza legale.