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Regio decreto 4758/1887

Art. 61 — L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari attende all'amministrazione di tutti i personali dipen…

ELI /it/regio-decreto/1887/07/14/4758/art/61parte di Regio decreto 4758/1887
Art. 61. L'ufficio d'amministrazione di personali militari vari attende all'amministrazione di tutti i personali dipendenti dall'amministrazione della guerra che non hanno consiglio di amministrazione proprio, e nello stesso tempo e' l'intermediario delle varie amministrazioni militari per le operazioni di conto corrente. Il personale di questo ufficio e' fornito dal corpo contabile militare, di cui all'art. 53.

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