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Regio decreto 4758/1887

Art. 60 — L'ufficio di revisione delle contabilita' militari, per delegazione del Ministero della Guerra, accerta il di…

ELI /it/regio-decreto/1887/07/14/4758/art/60parte di Regio decreto 4758/1887
Art. 60. L'ufficio di revisione delle contabilita' militari, per delegazione del Ministero della Guerra, accerta il diritto agli assegni ed il loro regolare impiego, verifica la contabilita' dei corpi e degli uffici del Regio esercito, tanto pel denaro quanto per i materiali dei vari servizi, e ne convalida i risultati. Esso e' diretto da un ufficiale generale, ed e' composto di ufficiali ed impiegati appartenenti ai vari personali dell'esercito.

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