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Regio decreto 4758/1887

Art. 59 — Il personale di governo delle varie scuole menzionate all'articolo precedente e' tratto dai militari delle va…

ELI /it/regio-decreto/1887/07/14/4758/art/59parte di Regio decreto 4758/1887
Art. 59. Il personale di governo delle varie scuole menzionate all'articolo precedente e' tratto dai militari delle varie armi dell'esercito corrispondenti alle scuole stesse. Il personale insegnante e' in parte composto di militari appartenenti all'esercito, ed in parte di professori e maestri civili di cui all'articolo 73.

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