Regio decreto 4758/1887
Art. 59 — Il personale di governo delle varie scuole menzionate all'articolo precedente e' tratto dai militari delle va…
Art. 59. Il personale di governo delle varie scuole menzionate all'articolo precedente e' tratto dai militari delle varie armi dell'esercito corrispondenti alle scuole stesse. Il personale insegnante e' in parte composto di militari appartenenti all'esercito, ed in parte di professori e maestri civili di cui all'articolo 73.
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Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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