Regio decreto 4758/1887
Art. 58 — Le scuole militari del Regno sono: a) La scuola di guerra, istituita per coltivare negli ufficiali quelle cog…
Art. 58. Le scuole militari del Regno sono: a) La scuola di guerra, istituita per coltivare negli ufficiali quelle cognizioni scientifiche e militari che sono necessarie per servire nel corpo di stato maggiore, o per reggere i comandi superiori e gli alti impieghi militari; b) La scuola di applicazione d'artiglieria e genio, per compiere l'istruzione tecnica dei sottotenenti che escono dall'accademia militare e si destinano alle armi d'artiglieria e del genio; c) L'accademia militare, per fornire ufficiali alle armi d'artiglieria e del genio; d) La scuola militare, per gli allievi che aspirano alla nomina di ufficiale nelle armi di fanteria e di cavalleria e nel corpo di commissariato militare; e) La scuola dei sottufficiali, che aspirano alla nomina di ufficiale nelle varie armi e nel corpo contabile militare; f) La scuola d'applicazione di sanita' militare, per fornire ufficiali al corpo sanitario militare; g) Cinque collegi militari, per preparare i giovani per l'ammissione alla scuola militare ed all'accademia militare; h) La scuola centrale di tiro di fanteria, per l'insegnamento sul tiro ed altri rami d'istruzione militare, e per corsi speciali agli ufficiali dell'arma di fanteria; i) La scuola di cavalleria, per compiere la istruzione tecnica degli allievi che escono dalla scuola militare e si destinano alla cavalleria, e per fornire istruttori d'equitazione; l) La scuola centrale di tiro d'artiglieria, per l'insegnamento pratico del tiro agli ufficiali dell'arma; m) Due batterie d'istruzione, per fornire sottufficiali all'artiglieria da campagna. Ciascuna di queste due batterie e' riunita amministrativamente e disciplinarmente ad un reggimento d'artiglieria da campagna; n) La compagnia d'istruzione d'artiglieria da fortezza, per fornire sottufficiali all'artiglieria da fortezza. Questa compagnia e' riunita amministrativamente e disciplinarmente ad un reggimento d'artiglieria da fortezza; o) Plotoni allievi ufficiali di complemento, e plotoni allievi sergenti presso i reggimenti delle varie armi. Il numero di questi plotoni e' annualmente determinato dal Ministero della Guerra.
Modificato / richiamato da
Abroga · 1
- D.lgs 66/03 — Codice dell'ordinamento militare. (10G0089)autoritativoha disposto (con l'art. 2269, comma 1) l'abrogazione dell'intero provvedimento.
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