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Regio decreto 4758/1887

Art. 24 — Ciascun reggimento alpini si compone di uno stato maggiore, tre o quattro battaglioni, ognuno dei quali di tr…

ELI /it/regio-decreto/1887/07/14/4758/art/24parte di Regio decreto 4758/1887
Art. 24. Ciascun reggimento alpini si compone di uno stato maggiore, tre o quattro battaglioni, ognuno dei quali di tre o quattro compagnie, e un deposito. In totale, si hanno ventidue battaglioni formati complessivamente di settantacinque compagnie.

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