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Regio decreto 4758/1887

Art. 25 — Il numero dei distretti militari e' determinato dalla legge per la circoscrizione militare territoriale del R…

ELI /it/regio-decreto/1887/07/14/4758/art/25parte di Regio decreto 4758/1887
Art. 25. Il numero dei distretti militari e' determinato dalla legge per la circoscrizione militare territoriale del Regno. Il personale di ogni distretto si compone di uno stato maggiore e di una o due compagnie permanenti. In totale, si hanno novantotto compagnie. In caso di mobilitazione, col personale di truppa delle compagnie permanenti dei distretti si costituiscono battaglioni e compagnie presidiarie, in relazione alla forza disponibile. I quadri degli ufficiali per questi reparti sono costituiti con ufficiali richiamati dal congedo.

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